Beneficiari gli over 60 bisognosi di liquidità che non intendono cedere il proprio immobile.
Una boccata d’ossigeno per gli ultrasessantenni in sofferenza di liquidità: i proprietari di un immobile, che abbiano almeno 60 anni di età, da 2 marzo 2016 possono chiedere alla banca un prestito vitalizio ipotecario. La normativa regolamenta una particolare tipologia di accesso al credito, che consente a tali soggetti di ottenere liquidità attraverso un mutuo, a garanzia del quale viene però iscritta un’ipoteca sul bene in questione. In questo modo il beneficiario può ottenere denaro senza dover vendere i propri beni. Si tratta di una possibilità di finanziamento prevista dalla legge 44/2015, in vigore il 2 marzo dopo la pubblicazione del decreto ministeriale 226/2015 sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio.
RESTITUZIONE
Ma quando andrà restituito tale prestito? Alla morte del mutuatario gli eredi possono, alternativamente, riavere il bene, liberandolo da ipoteche mediante la corresponsione alla banca di quanto da questa prestato in precedenza, oppure vendere l’immobile e saldare il credito della banca con il ricavato. Nel caso in cui, trascorsi dodici mesi dall’apertura della successione, il credito della banca non risulti ancora soddisfatto, questa sarà libera di vendere l’immobile, ma dovrà determinarne il valore sulla base di una perizia predisposta da un professionista indipendente.
Una volta venduto il bene, la banca tratterrà la parte del prezzo necessaria per saldare il mutuo e riverserà l’eventuale eccedenza agli eredi. Per maggiori chiarimenti leggi “Prestito vitalizio ipotecario: come funziona”.
VANTAGGI
Tale nuova possibilità rappresenta, senza dubbio, un vantaggio per chi, superati i 60 anni, si trovi in difficoltà finanziarie, visti i diffusi problemi, per la categoria, di accesso al credito: la soluzione, sino ad oggi, maggiormente utilizzata per ottenere liquidità consiste nella vendita della propria abitazione a prezzo ridotto, mantenendone la nuda proprietà. Un’ipotesi certamente a discapito di eventuali eredi, che si ritrovano, alla morte del soggetto, privati del bene immobile: grazie al prestito vitalizio ipotecario, invece, essi hanno la possibilità di “riscattare” l’abitazione del dante causa, oppure di venderla ed intascare l’eventuale differenza, una volta saldato il credito della banca.
CONDIZIONI DEL PRESTITO
Per quanto riguarda le condizioni del finanziamento, la legge non le disciplina nel dettaglio, ma prevede che la banca debba fornire al richiedente dei prospetti informativi relativi al piano di ammortamento, per spiegare al cliente l’ andamento del debito nel tempo; inoltre, dovrà fornire una completa documentazione precontrattuale e le informazioni indispensabili sull’operazione.
Per quanto riguarda l’assicurazione sull’immobile, potrà essere stipulata anche da un ente diverso rispetto alla banca finanziatrice, lasciando impregiudicato il diritto ricevere un resoconto della posizione debitoria personale.
Nel caso in cui la banca, pur avendo attivato la fase pre-contrattuale, abbia in seguito deciso di non erogare il mutuo, non potrà esigere compensi o rimborsi dal richiedente.
Una boccata d’ossigeno per gli ultrasessantenni in sofferenza di liquidità: i proprietari di un immobile, che abbiano almeno 60 anni di età, da 2 marzo 2016 possono chiedere alla banca un prestito vitalizio ipotecario. La normativa regolamenta una particolare tipologia di accesso al credito, che consente a tali soggetti di ottenere liquidità attraverso un mutuo, a garanzia del quale viene però iscritta un’ipoteca sul bene in questione. In questo modo il beneficiario può ottenere denaro senza dover vendere i propri beni. Si tratta di una possibilità di finanziamento prevista dalla legge 44/2015, in vigore il 2 marzo dopo la pubblicazione del decreto ministeriale 226/2015 sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio.
RESTITUZIONE
Ma quando andrà restituito tale prestito? Alla morte del mutuatario gli eredi possono, alternativamente, riavere il bene, liberandolo da ipoteche mediante la corresponsione alla banca di quanto da questa prestato in precedenza, oppure vendere l’immobile e saldare il credito della banca con il ricavato. Nel caso in cui, trascorsi dodici mesi dall’apertura della successione, il credito della banca non risulti ancora soddisfatto, questa sarà libera di vendere l’immobile, ma dovrà determinarne il valore sulla base di una perizia predisposta da un professionista indipendente.
Una volta venduto il bene, la banca tratterrà la parte del prezzo necessaria per saldare il mutuo e riverserà l’eventuale eccedenza agli eredi. Per maggiori chiarimenti leggi “Prestito vitalizio ipotecario: come funziona”.
VANTAGGI
Tale nuova possibilità rappresenta, senza dubbio, un vantaggio per chi, superati i 60 anni, si trovi in difficoltà finanziarie, visti i diffusi problemi, per la categoria, di accesso al credito: la soluzione, sino ad oggi, maggiormente utilizzata per ottenere liquidità consiste nella vendita della propria abitazione a prezzo ridotto, mantenendone la nuda proprietà. Un’ipotesi certamente a discapito di eventuali eredi, che si ritrovano, alla morte del soggetto, privati del bene immobile: grazie al prestito vitalizio ipotecario, invece, essi hanno la possibilità di “riscattare” l’abitazione del dante causa, oppure di venderla ed intascare l’eventuale differenza, una volta saldato il credito della banca.
CONDIZIONI DEL PRESTITO
Per quanto riguarda le condizioni del finanziamento, la legge non le disciplina nel dettaglio, ma prevede che la banca debba fornire al richiedente dei prospetti informativi relativi al piano di ammortamento, per spiegare al cliente l’ andamento del debito nel tempo; inoltre, dovrà fornire una completa documentazione precontrattuale e le informazioni indispensabili sull’operazione.
Per quanto riguarda l’assicurazione sull’immobile, potrà essere stipulata anche da un ente diverso rispetto alla banca finanziatrice, lasciando impregiudicato il diritto ricevere un resoconto della posizione debitoria personale.
Nel caso in cui la banca, pur avendo attivato la fase pre-contrattuale, abbia in seguito deciso di non erogare il mutuo, non potrà esigere compensi o rimborsi dal richiedente.