Le complicazioni di queste imposte, battezzate le più odiate dagli italiani, sono note a tutti, dopo che si è lasciata libertà ai Comuni di legiferare in proposito. Infatti è arduo il compito di verificare ogni delibera comunale per conoscere le aliquote e le casistiche degli oltre 8.000 Comuni italiani, soprattutto se cambiano continuamente.
Hanno promesso che nel 2016 le cose si semplificheranno, scettici staremo a vedere.
Ricordiamo che, in generale, l’IMU colpisce tutti gli immobili ad eccezione dell’abitazione principale, la TASI colpisce anche l’abitazione principale ed i Comuni sono liberi di addossarne una parte all’inquilino, che raramente paga.
Non confondiamoci poi con la TARI, che è la Tassa rifiuti che arriva normalmente a casa, né con la IUC, che è la somma dei tre balzelli comunali.
Il termine per pagare il saldo 2015 dell’IMU è il 16 dicembre 2015.
Nel mese di giugno si è pagato il 1° acconto IMU e, ma non per tutti i Comuni, quello TASI;
a ottobre in certi Comuni si è pagato il 1° acconto TASI.
A dicembre si deve pagare il saldo IMU e quello TASI, pari alla differenza tra quanto complessivamente dovuto e quanto pagato a giugno/ottobre. Ma era troppo semplice lasciare le cose come sono: la maggior parte dei Comuni ha modificato le aliquote per cui occorrerà scartabellare un’altra volta le delibere di tutti i Comuni.
Il versamento minimo generalmente è di €12,00 per ogni singola categoria di immobili, ma è bene interpellare il Comune perché la sua delibera potrebbe aver disposto diversamente. Gli importi da indicare non vanno arrotondati se si utilizza il bollettino postale, vanno arrotondati se si utilizza la delega F24.
Versamenti IMU
L’IMU viene integralmente versata a favore del Comune, mentre nei confronti dell’Erario sarà riservata la sola IMU dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l’aliquota dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).
Per l’IMU, mentre l’acconto risultava dovuto sulle aliquote del 2014, il conguaglio a saldo viene determinato sulla base delle aliquote 2015, se approvate entro il termine dello scorso 28 ottobre; in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulle aliquote 2014.
L’IMU può essere versata sia attraverso il bollettino postale, sia utilizzando il modello F24.
Versamenti TASI
Il 16 dicembre scade il termine anche per il versamento del conguaglio TASI relativo all’anno 2015.
Come per l’IMU, anche la TASI può essere versata sia attraverso il bollettino postale sia utilizzando il modello F24.
Casi particolari
Terreni collinari/montani: sono in generale esenti da IMU; per calcolare l’imposta dovuta su di un terreno bisogna prendere il reddito dominicale, rivalutarlo del 25%, moltiplicarlo per 135 e al risultato applicare l’aliquota IMU deliberata dal Comune.
Riduzioni IMU: è prevista la riduzione del 50% per i fabbricati storici e per quelli inagibili.
Nel caso di leasing immobiliare obbligato all’IMU fin da subito è il locatario/utilizzatore.
Per le aree fabbricabili il valore da assumere come base imponibile è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di riferimento. I Comuni solitamente sono attrezzati per fornire questo dato.
Hanno promesso che nel 2016 le cose si semplificheranno, scettici staremo a vedere.
Ricordiamo che, in generale, l’IMU colpisce tutti gli immobili ad eccezione dell’abitazione principale, la TASI colpisce anche l’abitazione principale ed i Comuni sono liberi di addossarne una parte all’inquilino, che raramente paga.
Non confondiamoci poi con la TARI, che è la Tassa rifiuti che arriva normalmente a casa, né con la IUC, che è la somma dei tre balzelli comunali.
Il termine per pagare il saldo 2015 dell’IMU è il 16 dicembre 2015.
Nel mese di giugno si è pagato il 1° acconto IMU e, ma non per tutti i Comuni, quello TASI;
a ottobre in certi Comuni si è pagato il 1° acconto TASI.
A dicembre si deve pagare il saldo IMU e quello TASI, pari alla differenza tra quanto complessivamente dovuto e quanto pagato a giugno/ottobre. Ma era troppo semplice lasciare le cose come sono: la maggior parte dei Comuni ha modificato le aliquote per cui occorrerà scartabellare un’altra volta le delibere di tutti i Comuni.
Il versamento minimo generalmente è di €12,00 per ogni singola categoria di immobili, ma è bene interpellare il Comune perché la sua delibera potrebbe aver disposto diversamente. Gli importi da indicare non vanno arrotondati se si utilizza il bollettino postale, vanno arrotondati se si utilizza la delega F24.
Versamenti IMU
L’IMU viene integralmente versata a favore del Comune, mentre nei confronti dell’Erario sarà riservata la sola IMU dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l’aliquota dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).
Per l’IMU, mentre l’acconto risultava dovuto sulle aliquote del 2014, il conguaglio a saldo viene determinato sulla base delle aliquote 2015, se approvate entro il termine dello scorso 28 ottobre; in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulle aliquote 2014.
L’IMU può essere versata sia attraverso il bollettino postale, sia utilizzando il modello F24.
Versamenti TASI
Il 16 dicembre scade il termine anche per il versamento del conguaglio TASI relativo all’anno 2015.
Come per l’IMU, anche la TASI può essere versata sia attraverso il bollettino postale sia utilizzando il modello F24.
Casi particolari
Terreni collinari/montani: sono in generale esenti da IMU; per calcolare l’imposta dovuta su di un terreno bisogna prendere il reddito dominicale, rivalutarlo del 25%, moltiplicarlo per 135 e al risultato applicare l’aliquota IMU deliberata dal Comune.
Riduzioni IMU: è prevista la riduzione del 50% per i fabbricati storici e per quelli inagibili.
Nel caso di leasing immobiliare obbligato all’IMU fin da subito è il locatario/utilizzatore.
Per le aree fabbricabili il valore da assumere come base imponibile è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di riferimento. I Comuni solitamente sono attrezzati per fornire questo dato.