L’Agenzia delle Entrate dal 15 aprile 2016 metterà a disposizione il Modello 730 precompilato sulla base dei dati ricavabili dalle comunicazioni e dalle certificazioni trasmesse da tutti i soggetti obbligati (datori di lavoro, università, banche, enti e altri soggetti), e dai dati rilevabili dalle dichiarazioni dell’anno precedente.
I soggetti per i quali sarà reso disponibile il modello 730 precompilato sono i lavoratori dipendenti ed i pensionati che:
• nell’anno 2015 hanno presentato il Modello 730/2015 per i redditi relativi all’anno 2014;
• hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2016 con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell’anno 2015.
I Soggetti esclusi
L’Agenzia delle Entrate non predisporrà la dichiarazione precompilata se, con riferimento all’anno d’imposta 2015, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata.
Il Contenuto del 730 precompilato
Quest’anno i dati riportati nel modello 730 precompilato sono più numerosi, anche se ne mancano ancora molti, e riguardano:
• redditi esposti nella Certificazione Unica (redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo occasionale), le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i dati dei familiari a carico;
• oneri detraibili e deducibili quali (attenzione la presenza di tali voci nel modello precompilato non ne certifica il diritto alla deducibilità o alla detrazione, va sempre verificata la sussistenza delle agevolazioni.):
1. spese sanitarie e relativi rimborsi. Si prega di porre particolare attenzione a tale voce perché le spese sanitarie inserite, acquisite dal sistema «Tessera sanitaria», sono incomplete mancando quelle sostenute presso operatori sanitari o parasanitari non iscritti all’albo dei medici e degli odontoiatri (es. psicologi), le spese sostenute in strutture non convenzionate con il Ssn e quelle sostenute presso medici che hanno omesso per dimenticanza la richiesta del codice fiscale del paziente;
2. acquisto di farmaci, ad eccezione di quelli cd. «da banco» i cui dati quest’anno non sono disponibili. Anche qui la voce potrebbe presentare delle omissioni in quanto l’entrata in vigore della normativa ad agosto non ha permesso a tutti gli operatori di raccogliere e trasmettere correttamente i dati;
3. interessi passivi sui mutui.;
4. premi assicurativi;
5. contributi previdenziali (anche quelli versati per i lavoratori domestici);
6. spese sostenute nel 2015 per ristrutturazioni edilizie, interventi per il risparmio energetico ed arredi destinati agli immobili ristrutturati. Questi dati non saranno inseriti direttamente nella dichiarazione precompilata ma saranno riportati in un apposito prospetto che il contribuente, e la nostra sede, deve verificare essendo necessario il rispetto di altri requisiti quali, ad esempio, il pagamento con bonifico bancario;
7. spese universitarie e spese funebri;
8. contributi per la previdenza complementare;
• dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (redditi fondiari; oneri detraibili in forma rateizzata, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili);
• altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (ad esempio versamenti effettuati con il Modello F24).
La data di presentazione del Modello 730
Il Modello precompilato deve essere, presentato dal Caf centrale, all’Agenzia delle Entrate entro il 7.7.2016.
In alternativa al Modello precompilato il contribuente può presentare, entro la stessa data, il modello ordinario con le consuete modalità.
I Redditi da dichiarare
Con il Modello 730 (ordinario o precompilato) si possono dichiarare:
• redditi dei terreni e dei fabbricati;
• redditi di lavoro dipendente e quelli ad essi assimilati;
• redditi di capitale;
• redditi di lavoro autonomo per i quali non sussiste l’obbligo di attribuzione della partita iva;
• alcune tipologie di redditi diversi e di redditi soggetti a tassazione separata.
Contribuente senza sostituto di imposta
Come per l’anno 2015 possono presentare il Modello 730 anche i contribuenti privi di un sostituto di imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio.
La possibilità è consentita solo nell’ipotesi di percezione di redditi di lavoro dipendente; redditi da pensione e alcune tipologie di redditi assimilati (art. 50, co.1, D.P.R. 22.12.1986).
Per i lavoratori senza sostituto la liquidazione del modello 730 presentato può evidenziare:
• un debito di imposta: in questo caso il pagamento viene effettuato mediante modello F24;
• un credito di imposta:in questo caso il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria mediante:
o accredito sul conto corrente indicato dal contribuente nell’apposito modello per la richiesta di accredito su conto corrente bancario, che trovate all’interno del nostro software, ma che va presentato dal contribuente all’Agenzia delle Entrate (a mano o con raccomandata);
o Per gli importi inferiori a € 1.000 la riscossione avverrà presso gli uffici postali;
o Per importi pari o superiori a € 1.000 con vaglia della Banca d’Italia.
I Controlli dell’Agenzia delle Entrate
Se la presentazione della dichiarazione precompilata avviene direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto di imposta senza apportare alcuna modifica, non saranno effettuati controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili.
L’Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza di eventuali agevolazioni.
I controlli potranno, al contrario, essere effettuati nelle seguenti ipotesi:
• presentazione della dichiarazione precompilata, con o senza modifiche, tramite un Caf o un professionista abilitato;
• presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche da parte del sostituto di imposta;
• presentazione del modello 730/2016 Ordinario.
In questo caso entro quattro mesi dalla data di presentazione del modello (7.11.2016) possono essere predisposti, da parte dell’Agenzia delle Entrate, controlli preventivi qualora:
• vi siano difformità o elementi di incoerenza rispetto alla dichiarazione precompilata
• ovvero il credito emergente sia di importo superiore ad € 4.000,00.
Da quest’anno è stata eliminata la previsione che prevedeva il controllo preventivo solamente nell’ipotesi in cui a detrazioni per carichi di famiglia ovvero il credito a crediti risultanti fosse riconducibile dalle precedenti dichiarazioni.
I Rimborsi
I rimborsi saranno effettuati a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio.
Il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi alle imposte
emergenti dalla dichiarazione, salvo che il credito relativo alla singola imposta non sia di importo inferiore a 12,00 €.
Per i pensionati le operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre. Nel caso di controlli preventivi, il rimborso è erogato entro il sesto mese successivo alla presentazione della dichiarazione (31.1.2017).
Il rimborso avviene, al contrario, tramite le consuete modalità qualora il credito sia di importo inferiore a € 4.000,00.
Anche quest’anno possono presentare dichiarazione congiunta i coniugi non legalmente o effettivamente separati che possiedono esclusivamente redditi da dichiarare mediante il Modello 730 e uno di essi si trovi nella condizione di poter utilizzare tale modello.
Non è possibile utilizzare la dichiarazione congiunta qualora si presenti la dichiarazione:
• per conto di minori o persone incapaci;
• in caso di decesso di uno dei coniugi.
Soggetti che non possono utilizzare il Modello 730
Sono obbligati a utilizzare il Modello Unico 2016 Persone fisiche:
• coloro che nell’anno 2015 hanno percepito:
1. redditi agrari derivanti dalla produzione di agroenergie oltre i limiti normativamente stabiliti;
2. redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
3. redditi di lavoro autonomo assoggettati ad Iva;
4. alcune tipologie di redditi diversi;
5. plusvalenze derivanti dalla cessione di particolari tipologie di partecipazioni in società;
6. redditi provenienti da trust ;
• coloro che:
1. non sono residenti in Italia nel 2015 e/o nel 2016;
2. devono presentare la dichiarazione Iva, Irap o dei sostituti d’imposta;
3. utilizzano crediti di imposta per i redditi prodotti all’estero nel quale sono state pagate imposte a titolo di acconto o in via provvisoria o per le quali è possibile richiedere il rimborso totale o parziale;
4. devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti (eredi).
Sono previste tre ipotesi di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione:
1. possesso di particolari tipologie di reddito (redditi esenti, redditi soggetti ad imposta sostitutiva, redditi soggetti alla ritenuta a titolo di imposta,…);
2. sulla base degli importi dei redditi dichiarati (terreni o fabbricati inf. ad euro 500,00; Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di redditi inf. ad euro 8.000, ….)
3. l’ammontare dell’imposta dovuta (imposta non superiore ad euro 10,33); In altre parole l’esonero scatta se:
imposta lorda-detrazioni per carichi di famiglia –detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi –ritenute = importo non superiore a euro 10,33.
Le Novità del Modello 730/2016
Andiamo ad analizzare le principali novità del modello 730/2016. Vi ricordiamo che ai fini dell’apposizione del visto di conformità è necessario sempre controllare l’importo dei redditi indicati nella dichiarazione e delle corrispondenti ritenute. E’ necessario verificare che i redditi e le ritenute indicati nel modello 730 corrispondano a quanto riportato nelle certificazioni relative ai redditi corrisposti nel 2015. Lo stesso vale per gli oneri deducibili e detraibili, la cui solo presenza all’interno del precompilato, non garantisce la loro integrale o parziale deducibilità o detraibilità. Vi ricordiamo di consultare sempre la guida al visto di conformità.
Eliminazione del rigo C4 riguardante le somme per incremento della produttività
A seguito della mancata proroga per l’anno di imposta 2015 delle disposizioni in materia di detassazione dei premi di produttività, nel quadro C è stato eliminato l’apposito rigo C4 destinato ad accogliere i dati inerenti l’agevolazione.
Redditi transfrontalieri
Il reddito percepito dai lavoratori transfrontalieri, i lavoratori che pur
essendo residenti in Italia prestano attività lavorativa all’estero recandosi
quotidianamente in uno Stato estero confinante con l’Italia o in zone di frontiera, è escluso da tassazione fino a concorrenza di un importo pari, per l’anno 2015, ad € 7.500,00 (art. 1, co. 690, L.23.12.2014, n. 190). Il limite precedente era fissato in € 6.700,00 (art. 1, co. 204, L. 4.12.2007).
Soggetti residenti nel Comune di Campione d’Italia
A decorrere dal periodo di imposta 2015 i redditi di pensione e di lavoro prodotti dai soggetti considerati residenti nel Comune di Campione d’Italia ai sensi dell’art. 188-bis,
D.P.R. 917/1986 concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente € 6.700 (art. 1, co. 691, L. 23.12.2014, n. 190).
Detrazioni per lavoro dipendente: «Bonus Renzi»
Con effetto permanente viene innalzato da € 640,00 ad € 960,00 (art. 1, co. 12, L. 23.12.2014, n.190) la detrazione per lavoro dipendente finalizzata alla riduzione del cuneo fiscale. L’art. 13, co. 1-bis, D.P.R. 917/1986 introduce in via permanente la suddetta detrazione per i redditi inferiori ad € 26.000,00. In particolare:
• per redditi fino ad € 24.000 il bonus è fisso in misura pari ad € 960,00 (€ 80,00 mensili);
• per i redditi compresi tra € 24.000 ed € 26.000 il bonus, invece, varia in funzione del reddito e il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo €
26.000 (diminuito del reddito complessivo), e l’importo fisso di € 2.000,00.
Quadro K– Comunicazioni degli amministratori di condominio
Molte sono le novità nel modello 730/2016 ma sicuramente la più rilevante è il nuovo Quadro K. Fino al 2015 l’amministratore di condominio presentava, oltre il modello 730, il Modello Unico (persone fisiche) allegando il Quadro AC; da quest’anno invece, in presenza dei relativi presupposti, l’amministratore in carica al 31.12.2015 compilerà il quadro K nel quale inserire:
• comunicazione dei dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali;
• comunicazione dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno 2015 e dei dati identificativi dei relativi fornitori ai quali siano stati corrisposti a qualsiasi titolo somme annue (al lordo dell’Iva) superiori ad € 258,23. In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti Quadri K per ciascun condominio.
Quadro RB – Indicazione degli estremi dei contratti di locazione
Nell’ipotesi di contratti di locazione a canone concordato (L. 9.12.1998, n. 431) o riguardanti immobili situati nelle zone abruzzesi colpite dal sisma del 2009 ovvero di contratti di locazione per i quali si è optato per il regime della cedolare secca (D.Lgs. 14.3.2011, n. 23) è possibile indicare il codice identificativo del contratto (in caso di registrazione telematica) in luogo degli estremi di registrazione del contratto.
Spese funebri
Vengono modificati i presupposti per la detrazione delle spese funebri prevedendo che le stesse possano essere detratte:
• indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta;
• per un importo non superiore ad € 1.550,00 (anziché € 1.549,37) per ciascun decesso. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa
Spese di istruzione
La disciplina delle detrazioni Irpef relative delle spese sostenute per la frequenza delle
scuole di ogni ordine e grado è stata rivista.
In seguito alle modifiche apportate è prevista la detrazione Irpef nella misura del 19%, su un importo annuo non superiore a € 400,00 per alunno o studente, delle spese sostenute per la frequenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie private.
Il riferimento è alle:
• scuole dell’infanzia (scuola materna);
• alle scuole del primo ciclo di istruzione e, quindi, scuole primarie (elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (medie);
• alle scuole secondarie di secondo grado (superiori).
Resta inalterata la detrazione Irpef del 19% relativa a:
• spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto ministeriale da emanarsi entro il 31.1.2016;
• spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido (pubblici o privati) da parte dei figli, su un importo massimo di € 632,00 per ogni figlio.
Erogazioni liberali alle Onlus
Resta invariata la percentuale di detrazione del 26% relativa alle erogazioni liberali a favore delle Onlus nonché delle iniziative umanitarie nei Paesi non appartenenti all’Ocse; l’importo massimo delle erogazioni per cui è possibile fruire della detrazione è innalzato da € 2.065 d € 30.000 annui (art. 15, co. 1.1, D.P.R. 917/1986).
Credito di imposta per arbitrato
È istituito un credito di imposta per i compensi corrisposti nell’anno 2015 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell’arbitrato con lodo.
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che, avendone fatta apposita richiesta nel periodo compreso fra l’11.1.2016 e l’11.2.2016 hanno ricevuto dal Ministero della Giustizia entro il 30.4.2016 la comunicazione attestante l’importo del credito effettivamente spettante (D.M. 23.12.2015). Il credito di imposta è commisurato, secondo criteri di proporzionalità, al compenso corrisposto all’avvocato o all’arbitro fino alla concorrenza di € 250,00.
Imi e Imis
Dal periodo d’imposta 2014 si applicano anche all’imposta municipale immobiliare (Imi) della provincia di Bolzano e all’imposta immobiliare semplice (Imis) della provincia di Trento le disposizioni relative all’Imu riguardo la sostituzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
Borse di studio
Sono esenti da Irpef le borse di studio corrisposte dalla Provincia autonoma di Bolzano per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento.
Inoltre sono state prorogate fino al 31.12.2016 delle seguenti agevolazioni:
• detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
• detrazione del 50% per le spese sostenute per mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo dell’immobili oggetto di ristrutturazione su un ammontare complessivo non superiore a € 10.000;
• detrazione del 65% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico – ivi compresi le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili – e all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.
Destinazione del 2 per mille ad associazioni culturali
Quest’anno è possibile destinare il 2 per mille anche a favore di associazioni culturali iscritte in apposito elenco – da approvare con decreto di natura non regolamentare – istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 1, co. 985,
L. 28.12.2015, n. 208). La scelta si effettua barrando l’apposito riquadro ed indicando il codice fiscale dell’associazione beneficia.
I soggetti per i quali sarà reso disponibile il modello 730 precompilato sono i lavoratori dipendenti ed i pensionati che:
• nell’anno 2015 hanno presentato il Modello 730/2015 per i redditi relativi all’anno 2014;
• hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2016 con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell’anno 2015.
I Soggetti esclusi
L’Agenzia delle Entrate non predisporrà la dichiarazione precompilata se, con riferimento all’anno d’imposta 2015, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata.
Il Contenuto del 730 precompilato
Quest’anno i dati riportati nel modello 730 precompilato sono più numerosi, anche se ne mancano ancora molti, e riguardano:
• redditi esposti nella Certificazione Unica (redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo occasionale), le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i dati dei familiari a carico;
• oneri detraibili e deducibili quali (attenzione la presenza di tali voci nel modello precompilato non ne certifica il diritto alla deducibilità o alla detrazione, va sempre verificata la sussistenza delle agevolazioni.):
1. spese sanitarie e relativi rimborsi. Si prega di porre particolare attenzione a tale voce perché le spese sanitarie inserite, acquisite dal sistema «Tessera sanitaria», sono incomplete mancando quelle sostenute presso operatori sanitari o parasanitari non iscritti all’albo dei medici e degli odontoiatri (es. psicologi), le spese sostenute in strutture non convenzionate con il Ssn e quelle sostenute presso medici che hanno omesso per dimenticanza la richiesta del codice fiscale del paziente;
2. acquisto di farmaci, ad eccezione di quelli cd. «da banco» i cui dati quest’anno non sono disponibili. Anche qui la voce potrebbe presentare delle omissioni in quanto l’entrata in vigore della normativa ad agosto non ha permesso a tutti gli operatori di raccogliere e trasmettere correttamente i dati;
3. interessi passivi sui mutui.;
4. premi assicurativi;
5. contributi previdenziali (anche quelli versati per i lavoratori domestici);
6. spese sostenute nel 2015 per ristrutturazioni edilizie, interventi per il risparmio energetico ed arredi destinati agli immobili ristrutturati. Questi dati non saranno inseriti direttamente nella dichiarazione precompilata ma saranno riportati in un apposito prospetto che il contribuente, e la nostra sede, deve verificare essendo necessario il rispetto di altri requisiti quali, ad esempio, il pagamento con bonifico bancario;
7. spese universitarie e spese funebri;
8. contributi per la previdenza complementare;
• dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (redditi fondiari; oneri detraibili in forma rateizzata, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili);
• altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (ad esempio versamenti effettuati con il Modello F24).
La data di presentazione del Modello 730
Il Modello precompilato deve essere, presentato dal Caf centrale, all’Agenzia delle Entrate entro il 7.7.2016.
In alternativa al Modello precompilato il contribuente può presentare, entro la stessa data, il modello ordinario con le consuete modalità.
I Redditi da dichiarare
Con il Modello 730 (ordinario o precompilato) si possono dichiarare:
• redditi dei terreni e dei fabbricati;
• redditi di lavoro dipendente e quelli ad essi assimilati;
• redditi di capitale;
• redditi di lavoro autonomo per i quali non sussiste l’obbligo di attribuzione della partita iva;
• alcune tipologie di redditi diversi e di redditi soggetti a tassazione separata.
Contribuente senza sostituto di imposta
Come per l’anno 2015 possono presentare il Modello 730 anche i contribuenti privi di un sostituto di imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio.
La possibilità è consentita solo nell’ipotesi di percezione di redditi di lavoro dipendente; redditi da pensione e alcune tipologie di redditi assimilati (art. 50, co.1, D.P.R. 22.12.1986).
Per i lavoratori senza sostituto la liquidazione del modello 730 presentato può evidenziare:
• un debito di imposta: in questo caso il pagamento viene effettuato mediante modello F24;
• un credito di imposta:in questo caso il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria mediante:
o accredito sul conto corrente indicato dal contribuente nell’apposito modello per la richiesta di accredito su conto corrente bancario, che trovate all’interno del nostro software, ma che va presentato dal contribuente all’Agenzia delle Entrate (a mano o con raccomandata);
o Per gli importi inferiori a € 1.000 la riscossione avverrà presso gli uffici postali;
o Per importi pari o superiori a € 1.000 con vaglia della Banca d’Italia.
I Controlli dell’Agenzia delle Entrate
Se la presentazione della dichiarazione precompilata avviene direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto di imposta senza apportare alcuna modifica, non saranno effettuati controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili.
L’Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza di eventuali agevolazioni.
I controlli potranno, al contrario, essere effettuati nelle seguenti ipotesi:
• presentazione della dichiarazione precompilata, con o senza modifiche, tramite un Caf o un professionista abilitato;
• presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche da parte del sostituto di imposta;
• presentazione del modello 730/2016 Ordinario.
In questo caso entro quattro mesi dalla data di presentazione del modello (7.11.2016) possono essere predisposti, da parte dell’Agenzia delle Entrate, controlli preventivi qualora:
• vi siano difformità o elementi di incoerenza rispetto alla dichiarazione precompilata
• ovvero il credito emergente sia di importo superiore ad € 4.000,00.
Da quest’anno è stata eliminata la previsione che prevedeva il controllo preventivo solamente nell’ipotesi in cui a detrazioni per carichi di famiglia ovvero il credito a crediti risultanti fosse riconducibile dalle precedenti dichiarazioni.
I Rimborsi
I rimborsi saranno effettuati a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio.
Il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi alle imposte
emergenti dalla dichiarazione, salvo che il credito relativo alla singola imposta non sia di importo inferiore a 12,00 €.
Per i pensionati le operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre. Nel caso di controlli preventivi, il rimborso è erogato entro il sesto mese successivo alla presentazione della dichiarazione (31.1.2017).
Il rimborso avviene, al contrario, tramite le consuete modalità qualora il credito sia di importo inferiore a € 4.000,00.
Anche quest’anno possono presentare dichiarazione congiunta i coniugi non legalmente o effettivamente separati che possiedono esclusivamente redditi da dichiarare mediante il Modello 730 e uno di essi si trovi nella condizione di poter utilizzare tale modello.
Non è possibile utilizzare la dichiarazione congiunta qualora si presenti la dichiarazione:
• per conto di minori o persone incapaci;
• in caso di decesso di uno dei coniugi.
Soggetti che non possono utilizzare il Modello 730
Sono obbligati a utilizzare il Modello Unico 2016 Persone fisiche:
• coloro che nell’anno 2015 hanno percepito:
1. redditi agrari derivanti dalla produzione di agroenergie oltre i limiti normativamente stabiliti;
2. redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
3. redditi di lavoro autonomo assoggettati ad Iva;
4. alcune tipologie di redditi diversi;
5. plusvalenze derivanti dalla cessione di particolari tipologie di partecipazioni in società;
6. redditi provenienti da trust ;
• coloro che:
1. non sono residenti in Italia nel 2015 e/o nel 2016;
2. devono presentare la dichiarazione Iva, Irap o dei sostituti d’imposta;
3. utilizzano crediti di imposta per i redditi prodotti all’estero nel quale sono state pagate imposte a titolo di acconto o in via provvisoria o per le quali è possibile richiedere il rimborso totale o parziale;
4. devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti (eredi).
Sono previste tre ipotesi di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione:
1. possesso di particolari tipologie di reddito (redditi esenti, redditi soggetti ad imposta sostitutiva, redditi soggetti alla ritenuta a titolo di imposta,…);
2. sulla base degli importi dei redditi dichiarati (terreni o fabbricati inf. ad euro 500,00; Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di redditi inf. ad euro 8.000, ….)
3. l’ammontare dell’imposta dovuta (imposta non superiore ad euro 10,33); In altre parole l’esonero scatta se:
imposta lorda-detrazioni per carichi di famiglia –detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi –ritenute = importo non superiore a euro 10,33.
Le Novità del Modello 730/2016
Andiamo ad analizzare le principali novità del modello 730/2016. Vi ricordiamo che ai fini dell’apposizione del visto di conformità è necessario sempre controllare l’importo dei redditi indicati nella dichiarazione e delle corrispondenti ritenute. E’ necessario verificare che i redditi e le ritenute indicati nel modello 730 corrispondano a quanto riportato nelle certificazioni relative ai redditi corrisposti nel 2015. Lo stesso vale per gli oneri deducibili e detraibili, la cui solo presenza all’interno del precompilato, non garantisce la loro integrale o parziale deducibilità o detraibilità. Vi ricordiamo di consultare sempre la guida al visto di conformità.
Eliminazione del rigo C4 riguardante le somme per incremento della produttività
A seguito della mancata proroga per l’anno di imposta 2015 delle disposizioni in materia di detassazione dei premi di produttività, nel quadro C è stato eliminato l’apposito rigo C4 destinato ad accogliere i dati inerenti l’agevolazione.
Redditi transfrontalieri
Il reddito percepito dai lavoratori transfrontalieri, i lavoratori che pur
essendo residenti in Italia prestano attività lavorativa all’estero recandosi
quotidianamente in uno Stato estero confinante con l’Italia o in zone di frontiera, è escluso da tassazione fino a concorrenza di un importo pari, per l’anno 2015, ad € 7.500,00 (art. 1, co. 690, L.23.12.2014, n. 190). Il limite precedente era fissato in € 6.700,00 (art. 1, co. 204, L. 4.12.2007).
Soggetti residenti nel Comune di Campione d’Italia
A decorrere dal periodo di imposta 2015 i redditi di pensione e di lavoro prodotti dai soggetti considerati residenti nel Comune di Campione d’Italia ai sensi dell’art. 188-bis,
D.P.R. 917/1986 concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente € 6.700 (art. 1, co. 691, L. 23.12.2014, n. 190).
Detrazioni per lavoro dipendente: «Bonus Renzi»
Con effetto permanente viene innalzato da € 640,00 ad € 960,00 (art. 1, co. 12, L. 23.12.2014, n.190) la detrazione per lavoro dipendente finalizzata alla riduzione del cuneo fiscale. L’art. 13, co. 1-bis, D.P.R. 917/1986 introduce in via permanente la suddetta detrazione per i redditi inferiori ad € 26.000,00. In particolare:
• per redditi fino ad € 24.000 il bonus è fisso in misura pari ad € 960,00 (€ 80,00 mensili);
• per i redditi compresi tra € 24.000 ed € 26.000 il bonus, invece, varia in funzione del reddito e il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo €
26.000 (diminuito del reddito complessivo), e l’importo fisso di € 2.000,00.
Quadro K– Comunicazioni degli amministratori di condominio
Molte sono le novità nel modello 730/2016 ma sicuramente la più rilevante è il nuovo Quadro K. Fino al 2015 l’amministratore di condominio presentava, oltre il modello 730, il Modello Unico (persone fisiche) allegando il Quadro AC; da quest’anno invece, in presenza dei relativi presupposti, l’amministratore in carica al 31.12.2015 compilerà il quadro K nel quale inserire:
• comunicazione dei dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali;
• comunicazione dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno 2015 e dei dati identificativi dei relativi fornitori ai quali siano stati corrisposti a qualsiasi titolo somme annue (al lordo dell’Iva) superiori ad € 258,23. In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti Quadri K per ciascun condominio.
Quadro RB – Indicazione degli estremi dei contratti di locazione
Nell’ipotesi di contratti di locazione a canone concordato (L. 9.12.1998, n. 431) o riguardanti immobili situati nelle zone abruzzesi colpite dal sisma del 2009 ovvero di contratti di locazione per i quali si è optato per il regime della cedolare secca (D.Lgs. 14.3.2011, n. 23) è possibile indicare il codice identificativo del contratto (in caso di registrazione telematica) in luogo degli estremi di registrazione del contratto.
Spese funebri
Vengono modificati i presupposti per la detrazione delle spese funebri prevedendo che le stesse possano essere detratte:
• indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta;
• per un importo non superiore ad € 1.550,00 (anziché € 1.549,37) per ciascun decesso. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa
Spese di istruzione
La disciplina delle detrazioni Irpef relative delle spese sostenute per la frequenza delle
scuole di ogni ordine e grado è stata rivista.
In seguito alle modifiche apportate è prevista la detrazione Irpef nella misura del 19%, su un importo annuo non superiore a € 400,00 per alunno o studente, delle spese sostenute per la frequenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie private.
Il riferimento è alle:
• scuole dell’infanzia (scuola materna);
• alle scuole del primo ciclo di istruzione e, quindi, scuole primarie (elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (medie);
• alle scuole secondarie di secondo grado (superiori).
Resta inalterata la detrazione Irpef del 19% relativa a:
• spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto ministeriale da emanarsi entro il 31.1.2016;
• spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido (pubblici o privati) da parte dei figli, su un importo massimo di € 632,00 per ogni figlio.
Erogazioni liberali alle Onlus
Resta invariata la percentuale di detrazione del 26% relativa alle erogazioni liberali a favore delle Onlus nonché delle iniziative umanitarie nei Paesi non appartenenti all’Ocse; l’importo massimo delle erogazioni per cui è possibile fruire della detrazione è innalzato da € 2.065 d € 30.000 annui (art. 15, co. 1.1, D.P.R. 917/1986).
Credito di imposta per arbitrato
È istituito un credito di imposta per i compensi corrisposti nell’anno 2015 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell’arbitrato con lodo.
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che, avendone fatta apposita richiesta nel periodo compreso fra l’11.1.2016 e l’11.2.2016 hanno ricevuto dal Ministero della Giustizia entro il 30.4.2016 la comunicazione attestante l’importo del credito effettivamente spettante (D.M. 23.12.2015). Il credito di imposta è commisurato, secondo criteri di proporzionalità, al compenso corrisposto all’avvocato o all’arbitro fino alla concorrenza di € 250,00.
Imi e Imis
Dal periodo d’imposta 2014 si applicano anche all’imposta municipale immobiliare (Imi) della provincia di Bolzano e all’imposta immobiliare semplice (Imis) della provincia di Trento le disposizioni relative all’Imu riguardo la sostituzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
Borse di studio
Sono esenti da Irpef le borse di studio corrisposte dalla Provincia autonoma di Bolzano per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento.
Inoltre sono state prorogate fino al 31.12.2016 delle seguenti agevolazioni:
• detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
• detrazione del 50% per le spese sostenute per mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo dell’immobili oggetto di ristrutturazione su un ammontare complessivo non superiore a € 10.000;
• detrazione del 65% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico – ivi compresi le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili – e all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.
Destinazione del 2 per mille ad associazioni culturali
Quest’anno è possibile destinare il 2 per mille anche a favore di associazioni culturali iscritte in apposito elenco – da approvare con decreto di natura non regolamentare – istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 1, co. 985,
L. 28.12.2015, n. 208). La scelta si effettua barrando l’apposito riquadro ed indicando il codice fiscale dell’associazione beneficia.